LA PERIZIA GIURATA DI IDONEITÀ DEGLI AUTOMEZZI
ADIBITI AL TRASPORTO DI RIFIUTI
ing. Nicola Giovanni GRILLO
Il trasporto costituisce la fase più delicata e fondamentale fra tutte quelle in cui si articola la gestione dei rifiuti ed è disciplinato dall'art. 193 del D. Lgs. n° 152/2006.
Le imprese che intendono iscriversi alla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali, alla domanda, fra l'altro, devono allegare una "perizia giurata", ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera a), del DM n° 406/98, che attesti l'idoneità tecnica dei veicoli impiegati per il trasporto dei rifiuti.
La perizia può essere redatta da Ingegneri, Chimici, Medici igienisti o Biologi, iscritti nei relativi Albi professionali. I contenuti e le modalità di redazione della perizia sono quelli indicati nella Delibera 27.09.2000, n° 004 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
La "perizia asseverata con giuramento" è un atto pubblico; conseguentemente, ove si riscontrasse che il Perito abbia dichiarato il falso, egli commetterebbe il reato di Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto dall'art. 483 del Codice penale e punito con la reclusione fino a due anni.
Questa pubblicazione vuole costituire una utile guida per la redazione di un documento la cui funzione è determinante per progettare il trasporto dei rifiuti, nell'ottica sia della prevenzione del rischio per le persone, le cose e l'ambiente, sia della individuazione del responsabile in caso di incidente o contestazioni da parte delle Autorità preposte.
Un indispensabile strumento di lavoro, dunque, per Imprenditori, Professionisti, Organi di controllo e per quanti altri abbiano la necessità di valutare, interpretare o applicare la perizia.
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